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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 3
Comitato di coordinamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica E' istituito il Comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica.
Il Comitato di coordinamento è organo consultivo della Giunta regionale e organismo di partecipazione dei soggetti interessati agli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.
Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, ed è composto:
- dai Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari;
- da cinque rappresentanti della Sezione regionale per l'Emilia - Romagna dell'Associazione nazionale dei Comuni d' Italia( ANCI);
- da un rappresentante dell'UNCEM;
- da tre rappresentanti dell'URPER;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Le funzioni di segreteria sono svolte da collaboratori dell'Assessorato all'edilizia.
I compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del Comitato sono regolati dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e relative modificazioni, e sono a carico della Regione.

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