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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 6
Controllo di legittimità e di merito
Le deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, agli statuti, ai regolamenti, al personale e alla cessione degli alloggi debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive qualora la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, non ne abbia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio richiesti entro detto termine.

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