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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 7
Informazione periodica
Gli Istituti autonomi per le case popolari presentano ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.
Ove gli IACP risultino inadempienti, la Giunta regionale dispone l'adozione, da parte di essi, degli atti opportuni assegnando un termine congruo e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento con la finalità di assicurare la regolare attuazione dei programmi.

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