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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Titolo II
LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 9
Successione al Consorzio
Il Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia - Romagna è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.
La Regione succede al Consorzio fra gli Istituti autonomi per le case popolari.
La Regione esercita i compiti di cui al titolo I avvalendosi, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli successivi, del personale del Consorzio.
Art. 10
Nomina e compiti del Commissario liquidatore
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario per la liquidazione del Consorzio fra gli Istituti autonomi delle case popolari.
Il Commissario ha il compito di procedere all'individuazione dei beni mobili e immobili del Consorzio dei rapporti giuridici relativi all'attività del Consorzio stesso, nonchè del personale che vi presta servizio.
Il Commissario presenta, altresì, alla Giunta regionale una relazione consuntiva dell'attività del Consorzio fino alla sua soppressione.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere compiuti entro tre mesi dalla nomina del Commissario liquidatore.
Art. 11
Personale
Il personale di ruolo del Consorzio è trasferito alla Regione.
Il suddetto personale può optare per il trasferimento ad uno degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione Emilia - Romagna, mediante richiesta rivolta al Commissario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta della nomina del Commissario stesso.
Si considera di ruolo anche il personale che non abbia ancora superato il periodo di prova. In tal caso, al termine di detto periodo, provvede l'ente successore in base alla disciplina del Consorzio.
Art. 12
Scioglimento del Consorzio
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara lo scioglimento del Consorzio, determinando i beni, i diritti e i rapporti giuridici che passano alla Regione.
Il decreto indica anche il personale del Consorzio trasferito alla Regione o assegnato agli Istituti autonomi per le case popolari a norma dei successivi articoli.
Art. 13
Inquadramento nel ruolo regionale
L'inquadramento del personale del Consorzio nel ruolo regionale ha effetto dalla data di scioglimento del Consorzio stesso ed è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui all' art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, e in base alla tabella di equiparazione di cui all'allegato B della presente legge.
Sono comunque fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Ai fini del secondo comma del suddetto art. 43, si assume come base di calcolo un tredicesimo della retribuzione totale annua lorda, riferita, in base al trattamento economico in vigore presso il Consorzio, al mese precedente quello da cui l'inquadramento ha effetto. La base stipendiale annua è pari a dodici volte la suddetta base di calcolo, depurata dell'indennità integrativa speciale.
L'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, salvo assorbimento con un successivo provvedimento di adeguamento dell'organico.
Il personale inquadrato nel ruolo regionale è iscritto, ai fini pensionistici, alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali( CPDEL) e all'Istituto nazionale dipendenti da enti locali( INADEL) ai fini previdenziali.
Le somme maturate fino alla data di scioglimento del Consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate alla Regione a cura del Commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29.
Art. 14
Passaggio agli IACP
Il passaggio del personale del Consorzio, che l'abbia richiesto, a un Istituto autonomo per le case popolari ha effetto dalla data di scioglimento del Consorzio ed è disposto dalla Giunta regionale anche in carenza d' organico dell'Istituto stesso, salvo riassorbimento con successive variazioni d' organico.
Il suddetto personale conserva ad ogni effetto le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Le somme maturate fino alla data di soppressione del Consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate, a cura del Commissario liquidatore, all'Istituto cui il personale sia eventualmente assegnato.
Art. 15
Produzione degli effetti
Le disposizioni della presente legge producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

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