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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Espandere area tit2 Titolo II LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 1
Finalità della legge
La presente legge disciplina le funzioni di coordinamento regionale degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, in attesa di stabilire, a norma dell' art. 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, soluzioni organizzative diverse in ordine alle funzioni attualmente esercitate dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Art. 2
Attività del coordinamento
Le funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica sono svolte, in conformità agli indirizzi determinati dal Consiglio regionale, dalla Giunta.
La Giunta regionale, in particolare:
- coordina e verifica l'attuazione dei programmi di intervento degli enti ed organismi incaricati dell'esecuzione di programmi d' edilizia residenziale pubblica;
- coordina l'attività degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti pubblici, proprietari di alloggi di edilizia residenziale, nello svolgimento delle funzioni di gestione del patrimonio;
- indirizza l'attività degli IACP per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la diretta partecipazione degli utenti;
- formula pareri su problemi di carattere giuridico, amministrativo, tecnico, economico e creditizio, inerenti l'edilizia residenziale pubblica, in riferimento alla interpretazione ed applicazione delle leggi;
- favorisce la conoscenza di dati ed aspetti specifici e generali dei problemi concernenti l'edilizia residenziale pubblica;
- promuove la raccolta dei dati occorrenti per identificare le esigenze in materia di edilizia residenziale pubblica e le relative priorità;
- rileva dati concernenti norme tecniche e tipologiche per la progettazione, i costi, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nel quadro dei criteri generali emanati dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.
Art. 3
Comitato di coordinamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica E' istituito il Comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica.
Il Comitato di coordinamento è organo consultivo della Giunta regionale e organismo di partecipazione dei soggetti interessati agli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.
Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, ed è composto:
- dai Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari;
- da cinque rappresentanti della Sezione regionale per l'Emilia - Romagna dell'Associazione nazionale dei Comuni d' Italia( ANCI);
- da un rappresentante dell'UNCEM;
- da tre rappresentanti dell'URPER;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Le funzioni di segreteria sono svolte da collaboratori dell'Assessorato all'edilizia.
I compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del Comitato sono regolati dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e relative modificazioni, e sono a carico della Regione.
Art. 4
Funzionamento del Comitato di coordinamento
Il Comitato di coordinamento approva, entro due mesi dalla sua costituzione, il proprio regolamento interno.
Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti il Comitato di coordinamento.
Il Comitato di coordinamento si riunisce, di norma, ogni due mesi.
Art. 5
Deliberazioni degli IACP
Nell'ambito della vigilanza esercitata dalla Regione sugli Istituti autonomi per le case popolari, questi sono tenuti a inviare mensilmente alla Regione l'elenco delle deliberazioni adottate, nonchè copia integrale delle deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, agli statuti, ai regolamenti e alle piante organiche, e agli atti di alienazione di patrimonio immobiliare.
Art. 6
Controllo di legittimità e di merito
Le deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, agli statuti, ai regolamenti, al personale e alla cessione degli alloggi debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive qualora la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, non ne abbia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio richiesti entro detto termine.
Art. 7
Informazione periodica
Gli Istituti autonomi per le case popolari presentano ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.
Ove gli IACP risultino inadempienti, la Giunta regionale dispone l'adozione, da parte di essi, degli atti opportuni assegnando un termine congruo e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento con la finalità di assicurare la regolare attuazione dei programmi.
Art. 8
Istituzione di servizio operativo centrale
E' istituito il servizio operativo centrale " Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti ", i cui compiti sono specificati nell'allegato A alla presente legge, che integra l'allegato n. 4 alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Titolo II
LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 9
Successione al Consorzio
Il Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia - Romagna è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.
La Regione succede al Consorzio fra gli Istituti autonomi per le case popolari.
La Regione esercita i compiti di cui al titolo I avvalendosi, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli successivi, del personale del Consorzio.
Art. 10
Nomina e compiti del Commissario liquidatore
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario per la liquidazione del Consorzio fra gli Istituti autonomi delle case popolari.
Il Commissario ha il compito di procedere all'individuazione dei beni mobili e immobili del Consorzio dei rapporti giuridici relativi all'attività del Consorzio stesso, nonchè del personale che vi presta servizio.
Il Commissario presenta, altresì, alla Giunta regionale una relazione consuntiva dell'attività del Consorzio fino alla sua soppressione.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere compiuti entro tre mesi dalla nomina del Commissario liquidatore.
Art. 11
Personale
Il personale di ruolo del Consorzio è trasferito alla Regione.
Il suddetto personale può optare per il trasferimento ad uno degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione Emilia - Romagna, mediante richiesta rivolta al Commissario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta della nomina del Commissario stesso.
Si considera di ruolo anche il personale che non abbia ancora superato il periodo di prova. In tal caso, al termine di detto periodo, provvede l'ente successore in base alla disciplina del Consorzio.
Art. 12
Scioglimento del Consorzio
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara lo scioglimento del Consorzio, determinando i beni, i diritti e i rapporti giuridici che passano alla Regione.
Il decreto indica anche il personale del Consorzio trasferito alla Regione o assegnato agli Istituti autonomi per le case popolari a norma dei successivi articoli.
Art. 13
Inquadramento nel ruolo regionale
L'inquadramento del personale del Consorzio nel ruolo regionale ha effetto dalla data di scioglimento del Consorzio stesso ed è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui all' art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, e in base alla tabella di equiparazione di cui all'allegato B della presente legge.
Sono comunque fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Ai fini del secondo comma del suddetto art. 43, si assume come base di calcolo un tredicesimo della retribuzione totale annua lorda, riferita, in base al trattamento economico in vigore presso il Consorzio, al mese precedente quello da cui l'inquadramento ha effetto. La base stipendiale annua è pari a dodici volte la suddetta base di calcolo, depurata dell'indennità integrativa speciale.
L'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, salvo assorbimento con un successivo provvedimento di adeguamento dell'organico.
Il personale inquadrato nel ruolo regionale è iscritto, ai fini pensionistici, alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali( CPDEL) e all'Istituto nazionale dipendenti da enti locali( INADEL) ai fini previdenziali.
Le somme maturate fino alla data di scioglimento del Consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate alla Regione a cura del Commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29.
Art. 14
Passaggio agli IACP
Il passaggio del personale del Consorzio, che l'abbia richiesto, a un Istituto autonomo per le case popolari ha effetto dalla data di scioglimento del Consorzio ed è disposto dalla Giunta regionale anche in carenza d' organico dell'Istituto stesso, salvo riassorbimento con successive variazioni d' organico.
Il suddetto personale conserva ad ogni effetto le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Le somme maturate fino alla data di soppressione del Consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate, a cura del Commissario liquidatore, all'Istituto cui il personale sia eventualmente assegnato.
Art. 15
Produzione degli effetti
Le disposizioni della presente legge producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1982

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