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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 1982, n. 10

FINANZIAMENTO STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' PER IL POLO UNIVERSITARIO IN ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 4 marzo 1982

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, allo scopo di favorire, nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo equilibrato del sistema universitario regionale e, in quest' ambito, la costituzione di un polo universitario in Romagna, promuove, coordina ed elabora direttamente e/ o ricorrendo a singoli esperti o ad Enti ed Istituzioni qualificate, studi e progetti di fattibilità.
A tale scopo, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, delibera gli incarichi e le convenzioni per realizzare gli studi ed i progetti di cui sopra.
Gli studi ed i progetti di cui al precedente comma dovranno essere completati e sottoposti all'esame del Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ammontante a L.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nel Bilancio pluriennale 1981- 1983, nella Sezione 6, Settore 03, Programma 01 " Scuola e diritto allo studio" e con l'istituzione di un apposito Capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di Bilancio per l'esercizio stesso. Per gli esercizi successivi l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi previsti dalla presente legge, sarà disposta dalla legge di Bilancio annuale a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 marzo 1982

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