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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1982, n. 13

NOMINA IN RUOLO DI DOCENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E VARIAZIONI DELL'ORGANICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 5 aprile 1982

INDICE

Art. 1 - Concorso
Art. 2 - Svolgimento del concorso
Art. 3 - Nomina dei vincitori
Art. 4 - Variazione di organico
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Concorso
Gli insegnanti, incaricati a tempo determinato, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma, sono nominati in ruolo, nei limiti della disponibilità dei posti, tenuto conto della variazione d' organico di cui alla presente legge, dopo aver superato un concorso.
Sono ammessi al concorso gli insegnanti in servizio a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati formalmente incaricati, negli anni formativi 1980- 81 e 1981- 82, a svolgere attività di formazione professionale nei Centri regionali e che nell'anno formativo 1981- 82 siano stati incaricati per un orario di effettivo insegnamento non inferiore alle dodici ore settimanali.
Gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono partecipare al concorso per i posti appartenenti al livello funzionale retributivo corrispondente a quello loro attribuito all'atto del conferimento dell'incarico a termine per l'anno formativo 1981- 82.
Art. 2
Svolgimento del concorso
I concorsi si svolgono a norma delle disposizioni che regolano i concorsi per l'immissione nel ruolo unico della Regione Emilia - Romagna, salvo quanto disposto dai successivi commi.
I concorsi sono banditi dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I concorsi sono per titoli ed esami.
Le prove d' esame consistono in una prova scritta o tecnico - pratica ed in un colloquio sulle materie insegnate dal candidato nell'anno formativo 1981- 82.
Art. 3
Nomina dei vincitori
La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dal 1 luglio 1982.
La nomina è subordinata alla formale dichiarazione degli interessati che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità all'impiego regionale ovvero che esse siano cessate.
Non sono nominati vincitori o, se nominati, vi decadono, coloro che siano cessati dal servizio a tempo determinato e coloro che abbiano rilasciato dichiarazione non veritiera in ordine al disposto del precedente comma.
Art. 4
Variazione di organico
Il numero dei posti previsti dalla tabella n. 3 dell'allegato c) alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, per le qualifiche funzionali 5.11 - docente di Centro di formazione professionale - e 6.12 - consigliere docente laureato di Centro di formazione professionale - è aumentato, rispettivamente, di n. 83 e di n. 72 posti.
Art. 5
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi che saranno stanziati sul capitolo di spesa dei bilanci 1982 e successivi, corrispondenti al capitolo 75050 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, dalle leggi annuali di bilancio.
Art. 6
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 aprile 1982

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