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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1982, n. 15

NORME SULLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 19 aprile 1982

INDICE

Art. 1 - Composizione
Art. 2 - Designazione dei componenti da parte degli ordini o collegi professionali
Art. 3 - Designazione dei componenti da parte delle organizzazioni sindacali
Art. 4 - Nomina dei componenti la Commissione
Art. 5 - Costituzione della Commissione
Art. 6 - Insediamento della Commissione
Art. 7 - Durata in carica e rinnovo
Art. 8 - Incompatibilità
Art. 9 - Decadenza
Art. 10 - Ricusazione
Art. 11 - Presidente
Art. 12 - Membri
Art. 13 - Segretario
Art. 14 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 15 - Rinvio
Art. 16 - Disciplina dei procedimenti in corso
Art. 17 - Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Composizione
La commissione di disciplina, istituita presso ciascuna Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 61 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno, è composta da:
a) tre componenti effettivi eletti dal Comitato di gestione, uno dei quali assume le funzioni di Presidente a norma del successivo art. 6;
b) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno.
Per ciascun membro effettivo e con le stesse modalità è rispettivamente nominato e designato un membro supplente.
Tutti i componenti effettivi e supplenti devono essere dipendenti della Unità Sanitaria Locale.
L'incarico di componente della Commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UUSSLL.
Art. 2
Designazione dei componenti da parte degli ordini o collegi professionali
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata, ai sensi dell'art. 61 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno, da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.
Il Presidente del Comitato di gestione, all'inizio del triennio, può richiedere, a ciascun ordine o collegio professionale, la designazione di un membro effettivo e di un supplente, che abbia validità per il triennio.
Art. 3
Designazione dei componenti da parte delle organizzazioni sindacali
La designazione dei membri effettivi e supplenti viene richiesta dal Presidente del Comitato di gestione alle rappresentanze provinciali di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Le organizzazioni sindacali provvedono alla designazione congiuntamente.
La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del supplente e deve essere fatta pervenire al Presidente del Comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente primo comma.
Scaduto inutilmente il predetto termine, il Presidente del Comitato di gestione assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di giorni 15, trascorso il quale richiede alle stesse organizzazioni sindacali di designare, ciascuna separatamente, un membro effettivo ed un supplente.
Art. 4
Nomina dei componenti la Commissione
Alla nomina dei membri effettivi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 e dei rispettivi supplenti, il Comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato ad un solo nome.
In caso di parità di suffragi risulta eletto il candidato più anziano di età.
Qualora le organizzazioni sindacali non abbiano provveduto alla designazione congiunta ai sensi del precedente art. 3, il Comitato provvede alla nomina dei tre componenti effettivi e dei tre rispettivi supplenti designati separatamente dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della rappresentatività delle stesse.
Nel caso che una o più organizzazioni sindacali rinuncino alla designazione e in ogni caso decorsi i venti giorni dalla richiesta di designazione separata, il Comitato di gestione provvede ugualmente alla nomina dei componenti effettivi e dei rispettivi supplenti non designati.
Art. 5
Costituzione della Commissione
La Commissione di disciplina è costituita con delibera del Comitato di gestione.
Con lo stesso provvedimento il Comitato di gestione affida le funzioni di segretario della Commissione ad un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.
Art. 6
Insediamento della Commissione
Il Presidente del Comitato di gestione insedia la Commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del Presidente con le modalità di seguito indicate.
Il Presidente della Commissione di disciplina è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di esito negativo il Presidente del Comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione; dopo di che, persistendo il risultato negativo rinvia la votazione a una seduta successiva, da tenersi entro 30 giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta si procede al ballottaggio fra i due componenti che nella precedente tornata abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.
Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Comitato di gestione, dal Presidente della Commissione di disciplina e dal Segretario.
In caso di mancata elezione sottoscrive il verbale il componente più anziano di età fra i presenti.
Art. 7
Durata in carica e rinnovo
La Commissione di disciplina dura in carica tre anni che decorrono dalla data della sua costituzione.
I poteri della Commissione sono prorogati per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti in corso alla data di scadenza avanti alla stessa.
L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di gestione il quale è tenuto ad avviare le procedure, previste dagli artt. 2, 3 e 4, entro il quarto mese precedente quello di scadenza del triennio.
Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione di disciplina in caso di dimissione di tre membri effettivi presentate contestualmente a quelle dei tre supplenti. In questo caso il Presidente del Comitato di gestione dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le procedure di rinnovo.
Il Presidente ed i componenti effettivi della Commissione non possono essere confermati per più di una volta. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.
Art. 8
Incompatibilità
Non possono far parte della Commissione di disciplina i dipendenti che da meno di cinque anni siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Non possono, del pari, far parte della Commissione i dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado.
Non possono partecipare alle sedute relative al procedimento disciplinare i componenti effettivi o supplenti della Commissione che nell'espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbiano, anche per delega, compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi inerenti alle infrazioni per cui si procede.
Non possono, inoltre, partecipare alle sedute del procedimento i componenti effettivi o supplenti che siano parenti o affini entro il quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
La decisione e gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.
Art. 9
Decadenza
Il componente effettivo o supplente della Commissione decade di diritto dall'incarico qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.
Art. 10
Ricusazione
Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un' inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.
La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al Presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il Presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il Presidente questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Presidente del Comitato di gestione che decide definitivamente.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termini del primo comma hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.
Art. 11
Presidente
Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal Segretario, ne esegue le decisioni e provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o comunque richieste dalla presente legge. In particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o di legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.
All'inizio del triennio di carica il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno, designa, nella prima seduta, il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi eletti dal Comitato di gestione. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante salvo sua diversa determinazione.
Il membro designato nelle sedute in cui esercita le funzioni di Presidente è sostituito dal supplente.
In caso di dimissioni del Presidente, se questi conserva la carica di componente della Commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 6.
L'elezione avviene sotto la presidenza del Presidente uscente che resta in carica fino alla nomina del suo successore.
Art. 12
Membri
I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.
I membri supplenti sostituiscono i titolari in caso di assenza o di legittimo impedimento e prendono il posto dei membri decaduti per i motivi di cui al precedente art. 9, fino alla nomina dei nuovi componenti, fermo restando quanto previsto al 4 comma dell'art. 7.
Le dimissioni dei membri effettivi e supplenti debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Commissione e al Presidente del Comitato di gestione.
Sulle stesse decide il Comitato di gestione e in caso di accoglimento provvede per la sostituzione.
Il componente dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina del successore. A tal fine si procede con le modalità indicate agli artt. 3 e 4.
Art. 13
Segretario
Il Segretario assiste alle sedute della Commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il Presidente nell' espletamento delle sue funzioni, assolve a tutte le incombenze di segreteria e provvede, tra l'altro, alla tenuta obbligatoria:
- di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;
- di un registro di spedizioni;
- di un registro originale dei verbali delle sedute.
Il Segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli, inoltre, autentica le copie dei documenti e compie tutti gli atti che il DPR 10 gennaio 1957 n. 3 Sito esterno demanda al Segretario della Commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.
In caso di dimissioni o di decadenza per i motivi indicati al precedente art. 9, alla sostituzione del Segretario provvede il Comitato di gestione ai sensi del secondo comma dell'art. 5.
In caso di legittimo impedimento del Segretario, provvede alla sua sostituzione il Presidente del Comitato di gestione.
La segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il Segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.
Art. 14
Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Per le validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del Segretario. Non concorre a formare la predetta maggioranza qualificata il componente di cui al primo comma dell'art. 2.
La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta.
Salvo quanto disposto all'art. 6, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art. 15
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alle disposizioni di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 16
Disciplina dei procedimenti in corso
I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla Commissione di disciplina già investita dal procedimento.
Art. 17
Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all'art. 61 del DPR 761/ 1979 Sito esterno sono quelle firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle Unità Sanitarie Locali ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 aprile 1982

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