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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 18

DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO. NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI TUTELA, DI PROMOZIONE E DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 6 maggio 1982

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DELEGHE AGLI ENTI LOCALI
Espandere area tit2 Titolo II - ORGANI DI TUTELA, DI PROMOZIONE E DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO
Espandere area tit3 Titolo III - NORME FINANZIARIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI
Art. 1
La Regione opera per la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato attraverso il metodo della programmazione per progetti tesi ad affrontare complessivamente i problemi del settore.
Promuove la partecipazione ai diversi livelli delle forze sociali ed in particolare delle organizzazioni artigiane.
La Regione delega alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni in materia di artigianato:
a) il coordinamento e promozione, sul piano provinciale e secondo le linee della programmazione di cui al primo comma, di tutte le attività concernenti l'artigianato, tenuto conto delle proposte della Commissione provinciale per l'artigianato;
b) la concessione degli incentivi e delle agevolazioni, sia in conto capitale che in conto interessi, a favore delle imprese artigiane, singole o associate, disposti dalla Regione, secondo le procedure previste dalle leggi regionali, con la sola eccezione di quegli interventi che le leggi stesse abbiano delegato ai Comuni ovvero espressamente riservato alla competenza della Giunta regionale. Le Province, per la concessione degli incentivi e delle agevolazioni suddetti, sentono il parere delle Commissioni provinciali per l'artigianato e dei Comuni interessati. Gli incentivi dovranno in ogni caso essere erogati dalla Provincia privilegiando le zone territoriali di riequilibrio ed i settori che saranno indicati dalla Regione;
c) la vigilanza di competenza regionale prevista dalle leggi vigenti che non sia espressamente riservata alla Commissione regionale per l'artigianato, ivi compresa la nomina del Commissario nei casi previsti dagli artt. 9 e 15 del DPR 23 ottobre 1956, n. 1202 Sito esterno, e la vigilanza sulla corretta utilizzazione dei fondi erogati a beneficio delle imprese artigiane. Resta fermo il potere della Regione, di cui al citato art. 15, di ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 2
Nel territorio del Circondario di Rimini, le funzioni delegate alle Province sono esercitate dal Circondario di Rimini.
Nello stesso territorio è istituita la Commissione circondariale per l'artigianato, con le stesse funzioni e la stessa composizione della commissione di cui all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 Sito esterno. Ad essa si applicano le norme contenute nella presente legge.
La costituzione della suddetta Commissione avviene, all'atto del rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato, con le modalità e le procedure che la stessa legge dispone per queste ultime.
Le Commissioni provinciali e quella circondariale per l'artigianato sono costituite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
I servizi relativi alle funzioni delegate alle Province e al Circondario di Rimini sono svolte da personale a carico della Regione, secondo il fabbisogno determinato dagli enti delegati d' intesa con la Giunta regionale.
Art. 4
Spettano ai Comuni:
a) l'esercizio delle deleghe espressamente previste dalle leggi regionali in materia d' artigianato ai sensi dell' art. 1, punto b);
b) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
c) gli atti di istruzione e la rilevazione per la revisione dell'albo delle imprese artigiane, secondo quanto disposto dall'art. 6 del DPR 23 ottobre 1956, n. 1202 Sito esterno;
d) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale;
e) la stipula delle convenzioni con altri soggetti che intendono apprestare e gestire le aree di cui al punto d);
f) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.
Art. 5
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto.
Gli enti delegati esercitano le funzioni delegate nel rispetto delle direttive vincolanti emanate dal Consiglio regionale nel corso del rapporto di delega. Tali direttive saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Rimane ferma la facoltà per la Giunta regionale di emanare direttive non vincolanti per gli enti delegati.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale la Giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge nei confronti di tutti i soggetti delegati. La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 6
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto al precedente art. 1, entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi disponibili per l'anno finanziario successivo e ne dà tempestiva comunicazione agli stessi.
Qualora la delega riguardi interventi di sviluppo autorizzati da leggi pluriennali il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
La Giunta regionale, sulla base delle relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno, può procedere con le modalità di cui sopra ad una nuova ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.
Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati, fatto salvo il mantenimento della loro destinazione originaria e l'acquisizione di una collocazione specifica di bilancio, atta a facilitarne la individuazione secondo quanto stabilito dall'art. 30, 4 e 5 comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. La Giunta regionale stabilirà in sede di riparto i modi ed i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.
Per le funzioni delegate che comportano la erogazione di fondi in annualità costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti d' impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo la imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione.
Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della stipulazione dei mutui agevolati, gli uffici regionali competenti provvedono alla emissione dei ruoli di spesa ed alla erogazione dei fondi ai diretti destinatari.
Art. 7
Le richieste di contributo sono presentate dalle imprese singole o associate agli enti delegati.
Copia della richiesta è inviata alla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato interessata che trasmette il proprio parere agli enti delegati entro il termine di un mese dalla data di ricezione; decorso tale termine l'ente delegato decide in proposito.
Art. 8
Sono fatte salve le competenze della Regione in materia:
a) di approvazione degli statuti - tipo delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi - fidi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13, e delle forme associative artigiane di cui alla legge regionale 29 maggio 1980 n. 44, nonchè di vigilanza sulle stesse;
b) di approvazione e revisione delle convenzioni che regolano i rapporti con gli istituti di credito relativi alle leggi regionali di incentivazione; nonchè di determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato di prestazioni di garanzia e di assegnazione dei fondi, anticipazioni e quote di concorso e di controllo sull'effettiva destinazione, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
c) di approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860 Sito esterno, e secondo le norme CEE;
d) di regolamentazione dell'apposizione dei marchi di qualità, specie per i prodotti artigianali destinati all' estero, sentita la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura interessata;
e) di propaganda e promozione per l'incremento dello smercio dei prodotti artigianali.
Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
a) incentivazione e promozione dell'associazionismo artigiano da parte dei centri regionali delle forme associative;
b) incentivazione delle forme associative artigiane di II grado;
c) concessione dei contributi sui mutui assistiti dai consorzi regionali di garanzia - fidi.
Titolo II
ORGANI DI TUTELA, DI PROMOZIONE E DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO
Art. 9
La Commissione regionale, le Commissioni provinciali e la Commissione circondariale per l'artigianato sono organi di tutela, di promozione e di autogoverno dell'artigianato, nell'ambito dei principi stabiliti dalle vigenti leggi.
Fino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'artigianato le Commissioni provinciali per l'artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato svolgono le loro funzioni secondo le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860 Sito esterno.
Rimane altresì immutata la composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, salva la sostituzione dei rappresentanti dei soppressi ENAPI e Consorzo provinciale per l'istruzione tecnica, con i membri designati dalla Provincia per le Commissioni provinciali per l'artigianato o dal Circondario di Rimini, e per la Commissione regionale per l'artigianato dal Presidente della Regione, scelti fra esperti nei settori dell'istruzione professionale e della piccola impresa, sentite le organizzazioni artigiane.
Art. 10
Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia o del circondario.
Esse hanno il compito di:
a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti leggi;
b) certificare l'iscrizione delle imprese all'albo stesso;
c) provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
d) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;
e) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici;
f) collaborare, quali organi tecnico - consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell'artigianato, trasmettendo i relativi programmi alle Province e al Circondario di Rimini;
g) partecipare all'elaborazione dei programmi provinciali e circondariali di intervento nel settore artigiano e per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
h) pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;
i) concorrere, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della commissione regionale dell'artigianato;
l) esprimere pareri sui provvedimenti riguardanti incentivi e contributi dagli enti delegati a favore dell'artigianato;
m) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi regionali.
Art. 11
La Regione provvede a dotare le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato di sede, attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.
Il Presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare, stipula apposita convenzione con ciascuna Camera di commercio, anche per regolare i collegamenti funzionali fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte e per assicurare in particolare, in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali, l'iscrizione d' ufficio delle imprese artigiane nel registro stesso, il miglior esercizio delle rispettive funzioni ed il rispetto degli obblighi di legge. Nella convenzione con la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Forlì si stabiliscono le modalità organizzative e procedurali per il funzionamento della Commissione circondariale di Rimini di cui all'art. 2.
Le spese inerenti il funzionamento e l'attuazione dei compiti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.
I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali e circondariale sono svolti dal personale a carico della Regione in misura tale da garantire il regolare funzionamento.
A tal fine la Regione può avvalersi, tramite convenzioni stipulate con enti pubblici e prioritariamente con le Camere di commercio, di personale dipendente dagli stessi con qualifiche di norma corrispondenti a quelle stabilite al successivo art. 19. Il periodo di validità delle convenzioni non può essere superiore alla durata in carica delle commissioni.
Il personale di cui ai commi precedenti opera alle dirette dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.
Fino all'inizio dell'attività dei nuovi servizi di segreteria di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere al funzionamento delle commissioni attraverso apposite convenzioni stipulate con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Art. 12
Presso la Regione ha sede la Commissione regionale per l'artigianato, la quale:
a) collabora quale organo tecnico - consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato;
b) definisce i criteri per il coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;
c) partecipa alla formazione delle scelte di politica economica e sociale della Regione;
d) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;
e) promuove nell'ambito dei programmi regionali indagini, studi, rilevazioni, statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività interessanti l'artigianato in collaborazione con le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianto;
f) promuove, sostiene, realizza, anche attraverso forme di gestione diretta, ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato;
g) partecipa all'elaborazione dei programmi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
h) promuove l'allestimento nella regione di fiere e mostre e partecipa, in concorso con gli organi regionali, all'elaborazione di programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato sui mercati interni ed esteri, anche attraverso iniziative di esposizione e promuove studi e ricerche di mercato direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni specializzate;
i) sostiene e promuove iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico e creditizio nel settore dell'artigianato;
l) designa i propri rappresentanti negli organismi di interesse dell'artigianato a livello regionale;
m) esprime pareri sui provvedimenti riguardanti incentivi e contributi concessi dalla Regione a favore dell' artigianato;
n) svolge ogni altro compito che le sia attribuito dalle leggi regionali.
Art. 13
Le spese inerenti al funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato e all'attuazione dei compiti di cui all'art. 12 sono a carico del bilancio regionale.
I servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti dal personale a carico della Regione in misura tale da garantire il regolare funzionamento della commissione stessa. E' fatta salva la facoltà di cui all'art. 11, V comma.
Il personale di cui al comma precedente opera alle dirette dipendenze funzionali del Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 14
La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
Di essa fanno parte:
a) i Presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;
b) quattro esperti in materia di artigianato su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione;
c) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
La Commissione regionale per l'artigianato è convocata almeno una volta ogni tre mesi.
I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
Art. 15
La Commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenza specifica ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti esterni a titolo consultivo.
Art. 16
La Commissione regionale per l'artigianato, anche al fine di consentire la predisposizione dei programmi regionali di spesa, presenta, entro il mese di luglio di ogni anno, al Presidente della Regione il consultivo dell'attività svolta ed un programma di attività per l'anno successivo. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere locale predisposte dalle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato.
Art. 17
La Commissione regionale, le Commissioni provinciali e la Commissione circondariale per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione disciplinano il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.
Copia del regolamento è trasmesso alla Regione, alla Provincia e Circondario di Rimini competente per territorio.
Art. 18
Ai sensi degli artt. 2, 11 e 13 della presente legge, presso le Commissioni provinciali per l'artigianato, presso la costituenda Commissione circondariale per l'artigianato di Rimini e presso la Commissione regionale per l'artigianato, sono istituiti appositi uffici di segreteria.
Sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato:
- curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi provinciali e circondariale, disposte dalle rispettive commissioni;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;
- curare il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;
- provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse.
Sono compiti dell'ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato:
- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali e circondariale l'artigianato;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;
- provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonchè relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali e circondariale.
Art. 19
Gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato per lo svolgimento dei rispettivi compiti previsti dal precedente articolo sono dotati di un organico per non più di:
- una unità con la qualifica funzionale di " istruttore giuridico aministrativo " (7.1) con funzione di responsabile dell'ufficio stesso;
- due unità con qualifica funzionale di " consigliere giuridico-amministrativo " (6.1);
- due unità con qualifica funzionale di " collaboratore amministrativo " (5.1);
- una unità con qualifica funzionale di " collaboratore per elaborazione dati " (5.9);
- due unità con qualifica funzionale di " stenodattilografo " (4.4).
L'ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato per lo svolgimento dei propri compiti è dotato di un organico per non più di:
- una unità con qualifica funzionale di " esperto giuridico - amministrativo " (8.1) con funzione di responsabile dell'ufficio stesso;
- una unità con qualifica funzionale di " istruttore giuridico - amministrativo " (7.1);
- una unità con qualifica funzionale di " consigliere giuridico - amministrativo " (6.1);
- una unità con qualifica funzionale di " collaboratore amministrativo " (5.1);
- due unità con qualifica funzionale di " collaboratore per elaborazione dati " (5.9);
- due unità con qualifica funzionale di " stenodattilografo " (4.4).
Entro il limite massimo di cui al precedente articolo la Giunta regionale stabilisce per ciascuna commissione, sentita la stessa, il personale necessario per l'esercizio delle loro attività.
Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria delle Commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, sentito il parere del Presidente della Commissione di cui trattasi o su proposta del Presidente stesso nel caso di personale di cui al quinto e settimo comma del precedente articolo 11.
Le Commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato dispongono, nel rispetto delle norme della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, la organizzazione del lavoro.
Il responsabile dell'ufficio di segreteria provvede all' assegnazione dei compiti ai singoli collaboratori con le modalità e le procedure previste dall'art. 34 della citata legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Art. 20
Nella tabella n. 3 dell'allegato " C " alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 i posti relativi alle qualifiche funzionali sottoindicate sono aumentati rispettivamente:
4.4 Dattilografo stenodattilografo 19 unità
5.1 Collaboratore amministrativo 10 unità
5.9 Collaboratore per elaborazione dati 9 unità
6.1 Consigliere giuridico - amministrativo 19 unità
7.1 Istruttore giuridico - amministrativo 9 unità
8.1 Esperto giuridico - amministrativo 1 unità
Nella tabella n. 4 dell'allegato " C " della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 il numero dei posti per i seguenti livelli retributivi e il numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale è così aumentato:
IV livello retributivo posti in aumento n. 19
V livello retributivo posti in aumento n. 19
VI livello retributivo posti in aumento n. 19
VII livello retributivo posti in aumento n. 9
VIII livello retributivo posti in aumento n. 1
Numero complessivo del ruolo unico regionale posti in aumento 67
Art. 21
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978 n. 49 Sito esterno per le certificazioni di competenza delle commissioni provinciali e circondiariale per l'artigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo modalità che saranno indicate dalla Giunta regionale.
Le somme riscosse ai sensi del I comma saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale " Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane, cat. IX - tit. III ".
Art. 22
Per l'entità del gettone di presenza e dei rimborsi spesa per i membri delle Commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato valgono le norme regionali che disciplinano i compensi e i rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali a norma della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
Al Presidente e al Vice - Presidente della Commissione regionale per l'artigianato e ai Presidenti e Vice - Presidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato spettano indennità di funzioni che saranno determinate ai sensi della normativa che disciplina i compensi e i rimborsi a favore dei componenti gli organi degli enti ed aziende regionali.
Art. 23
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate con la legge medesima e contestualmente provvede agli adempimenti di cui ai precedenti art. 3, 11 e 13 e stabilisce altresì le procedure per la trasmissione degli atti agli enti delegati.
La Commissione tecnica regionale prevista all'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, cessa le sue funzioni dalla data d' inizio dell'esercizio delle deleghe.
Titolo III
NORME FINANZIARIE
Art. 24
Gli oneri conseguenti l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge sono determinati annualmente dalla legge di bilancio. Ad essi sarà fatto fronte con le maggiori entrate derivanti dai proventi per certificazione.
Art. 25
Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato sono imputabili al capitolo 10050 " Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio 1982
Per il funzionamento delle attività di tutela e promozione di competenza delle Commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1982, un apposito capitolo " Spese relative alla attuazione delle attività promozionali di competenza delle Commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato ", dotato di uno stanziamento annuo di L.100 milioni. La legge annuale di bilancio potrà stabilire integrazioni a detto stanziamento, tenuto conto delle esigenze operative del settore.
Agli oneri derivanti dalle attività promozionali di cui al secondo comma del presente articolo l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi accantonati sul programma 03 - Sviluppo dell'artigianato, Settore 03, sezione III - Attività produttive sotto la voce " Deleghe in materia di artigianato " del bilancio poliennale 1982- 85, appositamente previsti per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 maggio 1982

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