LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 17
Coordinamento operativo dei servizi
Nel rispetto dell'autonomia tecnico - funzionale dei servizi di igiene pubblica, veterinario e per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica spetta all'ufficio di direzione stabilire le modalità per lo svolgimento coordinato sul piano operativo dei compiti demandati ai singoli servizi, assicurando la loro integrazione nella predisposizione dei programmi di interesse comune e la reciproca collaborazione tra i medesimi nell'effettuazione degli interventi.