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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 19
Funzioni in materia di giene e sanità pubblica svolte dall'Unità Sanitaria Locale, tramite il Servizio di igene pubblica
Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di giene pubblica, comprendono in particolare:
a) la vigilanza igienica dell'ambiente e il controllo degli inquinamenti; l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento ambientale in rapporto alle loro conseguenze attuali o potenziali sulla salute della popolazione;
b) la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili, degli alimenti e bevande, esclusi gli alimenti di origine animale di competenza del servizio veterinario, nonchè la consulenza dietetica per le mense collettive;
c) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, salvi gli interventi nei riguardi della popolazione e delle comunità infantili effettuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva e dell'assistenza alla famiglia;
d) la vigilanza igienica sui complessi ricettivi di carattere alberghiero, turistico - sociale, educativo, assistenziale, ricreativo, sportivo;
e) la vigilanza igienica ed il controllo sugli scarichi, di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in atmosfera, in tutte le acue superficiali e sotterranee, interne marine, sia pubbliche che private, nonchè in fognatura, nel suolo e nel sottosuolo;
f) la vigilanza e il controllo sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti civili e produttivi;
g) la vigilanza igienica sulle operazioni di disinfezione e disinfestazione eseguite dai Comuni, dalle Aziende municipalizzate e da altri enti pubblici o privati;
h) l'esame, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici, dei progetti di costruzione e ristrutturazione edilizia e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato;
i) l'educazione sanitaria per quanto di competenza, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori locali di rischio per la salute;
l) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali o artificiali;
m) la raccolta delle informazioni correnti nelle materie di competenza e l'attuazione di indagini epidemiologiche anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio, in collaborazione con il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
n) le certificazioni e gli accertamenti medico - legali, non attribuiti espressamente ad altri servizi;
o) le funzioni indicate all'articolo 7, lettere a), c), d), e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
p) la tutela sanitaria delle attività sportive;
q) le funzioni di igiene e polizia mortuaria.
Salvo quanto assegnato ad altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale, il Servizio di igiene pubblica provvede a tutte le attività tecniche attinenti alle funzioni di cui al precedente comma, alla loro programmazione, coordinamento e organizzazione e alle connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Il Servizio di igiene pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, propone al Sindaco e al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale i provvedimenti di loro competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Lo stesso Servizio, per i controlli strumentali e analitici, ivi compresi quelli di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modifiche, si avvale del presidio multizonale di prevenzione ovvero del laboratorio di giene ambientale dell'Unità Sanitaria Locale ove questo sia previsto dal Piano Sanitario Regionalee venga riconosciuto idoneo a tutti gli effetti con provvedimento della Regione.

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