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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 23
Compiti del servizio veterinario della Unità Sanitria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale svolge tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente art. 22 e connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Propone, inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al Sindaco e al Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, i provvedimenti di competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale assolve alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

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