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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 3
Competenze della Regione
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.
In particolare la Regione, salve le specifiche competenze ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV:
- risponde, per quanto di competenza, dell'attuazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale;
- predispone, nell'ambito del Piano sanitario regionale, programmi in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica anche attraverso il rilevamento ambientale e biologico degli agenti infettivi e tossici di maggiore rilevanza sociale;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica delle malattie degli animali e delle zoonosi e avanza proposte per la dichiarazione di zona indenne da malattie diffusive del bestiame;
- riceve ed elabora le segnalazioni previste dalle norme vigenti sulla diffusione delle malattie dell'uomo e degli animali;
- raccoglie ed elabora dati statistici concernenti le funzioni dei singoli servizi;
- provvede a mantenere gli opportuni collegamenti, anche ai fini dell'informazione epidemiologica, con il Ministero della Sanità e le Amministrazioni sanitarie delle altre Regioni;
- esercita le funzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna;
- impartisce direttive, sentiti gli Istituti universitari e di ricerca competenti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna e gli ordini professionali, in ordine alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale addetto ai compiti di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, nel rispetto delle competenze statali e della programmazione regionale;
- impartisce direttive ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali in materia di controllo degli scarichi e degli insediamenti, ai sensi dell'art. 4 - lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modificazioni.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, è espletata dagli appositi servizi e uffici regionali i quali possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.

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