LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 34
Controllo sugli stupefacenti e sostanze psicotrope
Per l'acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il Comitato di gestione designa, con apposito atto, il farmacista responsabile o, in sua sostituzione, altro farmacista addetto al servizio tenuto a curare i registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le modalità dettate dalla summenzionata legge.
La sezione terza dei buoni acquisto di cui all'articolo 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , deve essere inviata al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, specialistica e assistenza farmaceutica dell' Unità Sanitaria Locale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.