LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 4
Competenze del Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso comprendente più Comuni.
Al riguardo possono essere disposte ispezioni, in qualsiasi momento, dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale alla Sanità.
Le relative attività istruttorie sono svolte dai competenti servizi ed uffici regionali che possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.