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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 42
Sostituzione del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale in commissioni, comitati e collegi
Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il Medico e il Veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Per il territorio del Comune di Bologna, il Medico e il Veterinario provinciale sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinario dell'Unità Sanitaria Locale n. 29.
Nelle commissioni, comitati e collegi l'Ufficiale sanitario e il Veterinario comunale sono rispettivamente sostituiti dai responsabili del servizio di igiene pubblica e del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale. Quando in dette commissioni sia prevista la presenza contemporanea del Medico provinciale e dell'Ufficiale sanitario o del Veterinario provinciale e del Veterinario comunale, oltre al responsabile dei rispettivi servizi, l'Unità Sanitaria Locale nominerà un altro medico o un altro veterinario dei servizi stessi.
Del comitato previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49, nonchè delle altre commissioni tecniche riguardanti l'attuazione dei piani, a carattere provinciale, di risanamento e lotta contro le malattie del bestiame, fanno parte i veterinari designati dai Comitati di gestione delle singole Unità Sanitarie Locali comprese nella provincia.
Il comitato di cui al comma precedente esprime parere sui programmi tecnico - finanziari di cui al precedente articolo 22 e li trasmette alla Regione.

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