LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 43
Soppressione di organi collegiali
Gli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le funzioni residue sono attribuite ai servizi competenti per materia delle Unità Sanitarie Locali:
a) il Consiglio provinciale di Sanità, di cui al DPR 11 febbraio 1961, n. 257 ;
b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istiutti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui al RDL 8 maggio 1927, n. 798;
c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi, di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36 ;
d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 ;
e) la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 .