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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 44
Rapporti convenzionali con i veterinari coadiutori
Le Unità Sanitarie Locali subentrano nei rapporti convenzionali già instaurati dalla Regione e dai Comuni con i veterinari coadiutori e possono confermarli ai sensi dell'articolo 73 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura di posti vacanti di veterinario collaboratore, la Regione, ai sensi dell'articolo 70 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, riserva due terzi dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori in servizio da data non successiva al 30 giugno 1978.
Nei successivi concorsi pubblici che verranno espletati entro il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente è esonerato dal requisito del limite di età.

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