LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 44
Rapporti convenzionali con i veterinari coadiutori
Le Unità Sanitarie Locali subentrano nei rapporti convenzionali già instaurati dalla Regione e dai Comuni con i veterinari coadiutori e possono confermarli ai sensi dell'articolo 73 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
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Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura di posti vacanti di veterinario collaboratore, la Regione, ai sensi dell'articolo 70 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, riserva due terzi dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori in servizio da data non successiva al 30 giugno 1978.
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Nei successivi concorsi pubblici che verranno espletati entro il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente è esonerato dal requisito del limite di età.