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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 45
Assistenza zooiatrica
Nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza zooiatrica, quando non può essere altrimenti garantita, può essere assicurata o integrata con personale veterinario dell'Unità Sanitaria Locale autorizzato dal Comitato di gestione a svolgere detta attività, previo parere favorevole della Giunta regionale.

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