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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 46
Trasferimento delle funzioni e dei beni dei servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 trasferisce ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di attribuzione alle Unità Sanitarie Locali - determinandone la decorrenza le funzioni e i beni già in dotazione ai Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali.
Dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni subentrano in tutti i rapporti inerenti ai beni trasferiti.
La consistenza degli arredi, delle attrezzature e delle macchine sarà fatta constatare con appositi verbali.
Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici trasferriti sono consegnati dalla Regione alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.
La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie competenze.

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