LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 49
Norma finanziaria
La spesa di cui al precedente articolo 39 fa carico al Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed è imputata, per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti, al capitolo che nei bilanci regionali di detti esercizi corrisponderà al capitolo 51700 " Spese correnti per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 " del bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1982.
Il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo 40 è assicurato dalla Regione Emilia - Romagna con onere a carico del capitolo che, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario nel quale si concretizzerà l'uscita, corrisponderà al capitolo 51715 " Fondo di riserva dell'articolo 51 - 4 comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833 per interventi previsti( cni) " del bilancio dell'esercizio finanziario 1982.