LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 8
Collegio medico per l'accertamento dell'invalidità di categorie protette
Il Collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , è nominato dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ed è composto:
- dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo regionale, che lo presiede;
- da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro ovvero in medicina legale, del ruolo nominativo regionale;
- da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni dei datori di lavoro;
- da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Il segretario del collegio è scelto tra il personale dell' Unità Sanitaria Locale.