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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA (1)(2)

Art. 13
Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive
Ferme restando le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, l'attività di vigilanza in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica, compresa quella di cui agli articoli 99, 100 e 201 del TU delle leggi sanitarie, è di competenza del servizio della Unità Sanitaria Locale che svolge le corrispondenti funzioni, ed è svolta, in difetto di corrispondenza, dal servizio di igiene pubblica.
Il personale addetto anche allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui agli articoli 19, comma primo, 22 e 30 della presente legge ricopre, limitatamente alle funzioni cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico- funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.
Il personale addetto alla vigilanza è munito di idoneo documento che lo abilita all'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente norma, può chiedere la collaborazione degli altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale e collabora con gli altri organi investigativi dello Stato.
Il regolamento delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 10, lettera c), della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, determina la dotazione organica dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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