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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA (1)(2)

Art. 21
Attività di medicina legale
Le attività certificative e di medicina legale, tra cui quelle già esercitate dal Medico provinciale e dall'Ufficiale sanitario, sono di competenza del Servizio di igiene pubblica.
Dette attività comprendono in particolare:
a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
b) accertamenti di controllo per invalidità temporanea, previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
c) accertamenti dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, dell'invalidità civile in genere, anche nei confronti di ciechi civili e sordomuti, previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
d) accertamenti sanitari previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno;
e) il servizio necroscopico di cui all'articolo 4 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 Sito esterno.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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