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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA (1)(2)

Art. 3
Competenze della Regione
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.
In particolare la Regione, salve le specifiche competenze ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV:
- risponde, per quanto di competenza, dell'attuazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale;
- predispone, nell'ambito del Piano sanitario regionale, programmi in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica anche attraverso il rilevamento ambientale e biologico degli agenti infettivi e tossici di maggiore rilevanza sociale;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica delle malattie degli animali e delle zoonosi e avanza proposte per la dichiarazione di zona indenne da malattie diffusive del bestiame;
- riceve ed elabora le segnalazioni previste dalle norme vigenti sulla diffusione delle malattie dell'uomo e degli animali;
- raccoglie ed elabora dati statistici concernenti le funzioni dei singoli servizi;
- provvede a mantenere gli opportuni collegamenti, anche ai fini dell'informazione epidemiologica, con il Ministero della Sanità e le Amministrazioni sanitarie delle altre Regioni;
- esercita le funzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- impartisce direttive, sentiti gli Istituti universitari e di ricerca competenti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e gli ordini professionali, in ordine alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale addetto ai compiti di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, nel rispetto delle competenze statali e della programmazione regionale;
- impartisce direttive ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali in materia di controllo degli scarichi e degli insediamenti, ai sensi dell'art. 4-lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modificazioni.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, è espletata dagli appositi servizi e uffici regionali i quali possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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