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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 24
Organizzazione del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale si organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate aree funzionali:
a) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Il Comitato di gestione, su conforme parere dell'ufficio di direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavoro nell'ambito delle aree funzionali in base ad obiettive esigenze locali.
Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad organizzare l'attività del servizio veterinario in modo tale da garantire turni di reperibilità e di servizio prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 22, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio veterinario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5. il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni in materia veterinaria che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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