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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 25
Rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, articolato sul territorio con le sezioni diagnostiche provinciali, è l'ente sanitario interregionale di diritto pubblico tecnico-scientifico veterinario al servizio della Regione e delle Unità Sanitarie Locali dell'Emilia-Romagna, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e della legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 Sito esterno.
L'Istituto e le sue sezioni diagnostiche, nell'ambito dei compiti istituzionali, prestano la propria collaborazione ai servizi veterinari e di igiene pubblica della Regione e delle Unità Sanitarie Locali, collaborano alla elaborazione e attuazione di programmi di intervento sanitario nel campo della ricerca, diagnosi, profilassi e terapia della zoonosi e delle malattie degli animali, dell'igiene zootecnica e dei mangimi per l'alimentazione degli animali, dell'igiene degli alimenti di origine animale, nonché dell'aggiornamento professionale e collaborano con i presidi multizonali di prevenzione ed i laboratori di igiene ambientale delle Unità Sanitarie Locali.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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