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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 31

(sostituita lett. a) del comma 1 da art. 5 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Attribuzioni del servizio per il coordinamento della attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica
In materia farmaceutica, al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
a) attività propositiva e istruttoria degli atti di competenza del Sindaco e del Comitato di gestione;
b) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione del Ministero della Sanità;
c) stesura di una relazione annuale, al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi ed i servizi dell'Unità Sanitaria Locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte di possibile contenimento e di indirizzo sugli acquisti;
d) controllo sulla qualità e quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale;
e) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;
f) raccolte e controllo tecnico delle ricette spedite dalle farmacie convenzionate secondo gli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
g) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta;
h) attività di informazione scientifica sui farmaci e sui presidi medico-chirurgici e l'attività di educazione sanitaria in genere nell'ambito dei piani predisposti dall'ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale;
i) controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 Sito esterno.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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