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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 34
Controllo sugli stupefacenti e sostanze psicotrope
Per l'acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 Sito esterno, il Comitato di gestione designa, con apposito atto, il farmacista responsabile o, in sua sostituzione, altro farmacista addetto al servizio tenuto a curare i registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le modalità dettate dalla summenzionata legge.
La sezione terza dei buoni acquisto di cui all'articolo 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 Sito esterno, deve essere inviata al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, specialistica e assistenza farmaceutica dell'Unità Sanitaria Locale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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