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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 36

(sostituito comma 2 da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Orari di apertura e chiusura delle farmacie
Il Sindaco, sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, fissa gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie osservando quanto disposto dai successivi secondo e terzo comma del presente articolo.
Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.
Tutte le farmacie che non siano di turno restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali.
Le farmacie non di turno osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura di un giorno durante la settimana che è ridotto a mezza giornata quando effettive esigenze locali lo richiedano.
Le farmacie rurali e uniche osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura per mezza giornata nel corso della settimana.
Nei Comuni di elevato afflusso turistico, individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167, i Sindaci, sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire orari di apertura delle farmacie in deroga a quanto previsto dai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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