Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 39

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Contributo alle farmacie rurali
A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di residenza spettante, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 Sito esterno, alle farmacie rurali ubicate in località fino a tremila abitanti, è integrata da un contributo aggiuntivo annuale fissato nella misura del 10% sulla differenza risultante fra la somma di 38.734,27 Euro e l'effettivo fatturato annuo realizzato e presentato dalla farmacia convenzionata al Servizio sanitario nazionale.
Il contributo aggiuntivo di cui al comma precedente non è corrisposto alle farmacie ubicate nei comuni di elevato afflusso turistico individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.
L'indennità di residenza delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a tremila abitanti è costituita dal solo contributo aggiuntivo determinato con le modalità di cui al primo comma.
L'importo di cui al primo comma, può essere soggetto annualmente a revisione e variazione con atto del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

Espandi Indice