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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 43
Soppressione di organi collegiali
Gli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le funzioni residue sono attribuite ai servizi competenti per materia delle Unità Sanitarie Locali:
a) il Consiglio provinciale di Sanità, di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 Sito esterno;
b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;
c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi, di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36 Sito esterno;
d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 Sito esterno;
e) la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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