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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Titolo III
VIGILANZA, IGIENE E PROFILASSI VETERINARIA
Art. 22

(aggiunto punto 10) da art. 1 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Funzioni in materia veterinaria svolte dalla Unità Sanitaria Locale, tramite il servizio veterinario
Le funzioni in materia veterinaria svolte dal competente Servizio veterinario, comprendono in particolare:
1) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali, in conformità alla normativa statale, comunitaria e regionale, ivi comprese la sorveglianza epidemiologica, la statistica e l'elaborazione tecnico-finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti;
2) la vigilanza sui piani di profilassi e di controllo delle malattie degli animali, gestiti da enti pubblici o da associazioni private;
3) la vigilanza igienico-sanitaria sugli allevamenti e sui concentramenti di animali, sulla riproduzione animale, ivi compresa l'attività degli operatori laici addetti alla fecondazione artificiale, e sugli ambulatori per animali;
4) la vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sull'impiego dei farmaci in campo veterinario;
5) la vigilanza sugli animali domestici, selvatici e sinantropi, nonché sugli animali da esperimento;
6) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;
7) la vigilanza, il controllo, l'ispezione sugli animali e sugli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana di competenza del servizio veterinario, nonché sui relativi impianti di macellazione, trasformazione, deposito, trasporto e distribuzione;
8) la vigilanza sulle sardigne e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali e dei sottoprodotti della macellazione, nonché sulla raccolta e conservazione di organi e ghiandole per uso opoterapico;
9) la vigilanza, l'ispezione e il controllo sull'importazione ed esportazione degli animali, degli alimenti di origine animale, dei prodotti derivati, dei sottoprodotti della macellazione ed avanzi animali, secondo le disposizioni nazionali e internazionali vigenti. Sito esterno
10) le funzioni indicate nell'art. 7, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 23
Compiti del servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale svolge tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente art. 22 e connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Propone, inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al Sindaco e al Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, i provvedimenti di competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale assolve alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.
Art. 24
Organizzazione del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale si organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate aree funzionali:
a) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Il Comitato di gestione, su conforme parere dell'ufficio di direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavoro nell'ambito delle aree funzionali in base ad obiettive esigenze locali.
Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad organizzare l'attività del servizio veterinario in modo tale da garantire turni di reperibilità e di servizio prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 22, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio veterinario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5. il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni in materia veterinaria che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.
Art. 25
Rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, articolato sul territorio con le sezioni diagnostiche provinciali, è l'ente sanitario interregionale di diritto pubblico tecnico-scientifico veterinario al servizio della Regione e delle Unità Sanitarie Locali dell'Emilia-Romagna, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e della legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 Sito esterno.
L'Istituto e le sue sezioni diagnostiche, nell'ambito dei compiti istituzionali, prestano la propria collaborazione ai servizi veterinari e di igiene pubblica della Regione e delle Unità Sanitarie Locali, collaborano alla elaborazione e attuazione di programmi di intervento sanitario nel campo della ricerca, diagnosi, profilassi e terapia della zoonosi e delle malattie degli animali, dell'igiene zootecnica e dei mangimi per l'alimentazione degli animali, dell'igiene degli alimenti di origine animale, nonché dell'aggiornamento professionale e collaborano con i presidi multizonali di prevenzione ed i laboratori di igiene ambientale delle Unità Sanitarie Locali.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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