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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 42

(sostituiti commi 1 e 2 da articolo unico L.R. 2 agosto 1984 n. 43)

Sostituzione del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale in commissioni, comitati e collegi
Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria del comune capoluogo di provincia.
Per la provincia di Bologna, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria locale n. 29.
Per il territorio del Comune di Bologna, il Medico e il Veterinario provinciale sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinario dell'Unità Sanitaria Locale n. 29.
Nelle commissioni, comitati e collegi l'Ufficiale sanitario e il Veterinario comunale sono rispettivamente sostituiti dai responsabili del servizio di igiene pubblica e del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale. Quando in dette commissioni sia prevista la presenza contemporanea del Medico provinciale e dell'Ufficiale sanitario o del Veterinario provinciale e del Veterinario comunale, oltre al responsabile dei rispettivi servizi, l'Unità Sanitaria Locale nominerà un altro medico o un altro veterinario dei servizi stessi.
Del comitato previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49, nonché delle altre commissioni tecniche riguardanti l'attuazione dei piani, a carattere provinciale, di risanamento e lotta contro le malattie del bestiame, fanno parte i veterinari designati dai Comitati di gestione delle singole Unità Sanitarie Locali comprese nella provincia.
Il comitato di cui al comma precedente esprime parere sui programmi tecnico-finanziari di cui al precedente articolo 22 e li trasmette alla Regione.
Art. 43
Soppressione di organi collegiali
Gli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le funzioni residue sono attribuite ai servizi competenti per materia delle Unità Sanitarie Locali:
a) il Consiglio provinciale di Sanità, di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 Sito esterno;
b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;
c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi, di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36 Sito esterno;
d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 Sito esterno;
e) la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno.
Art. 44

(abrogati commi 2 e 3 da art. 6 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Rapporti convenzionali con i veterinari coadiutori
Le Unità Sanitarie Locali subentrano nei rapporti convenzionali già instaurati dalla Regione e dai Comuni con i veterinari coadiutori e possono confermarli ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
abrogato
abrogato
Art. 45
Assistenza zooiatrica
Nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza zooiatrica, quando non può essere altrimenti garantita, può essere assicurata o integrata con personale veterinario dell'Unità Sanitaria Locale autorizzato dal Comitato di gestione a svolgere detta attività, previo parere favorevole della Giunta regionale.
Art. 46
Trasferimento delle funzioni e dei beni dei servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 trasferisce ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di attribuzione alle Unità Sanitarie Locali - determinandone la decorrenza - le funzioni e i beni già in dotazione ai Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali.
Dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni subentrano in tutti i rapporti inerenti ai beni trasferiti.
La consistenza degli arredi, delle attrezzature e delle macchine sarà fatta constatare con appositi verbali.
Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici trasferiti sono consegnati dalla Regione alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.
La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie competenze.
Art. 47
Trasferimento del personale
Il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali avviene in applicazione dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
I termini previsti dall'articolo 6, quinto comma, lettera d), e sesto comma della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
Adeguamento dei regolamenti comunali in materia sanitaria
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a adeguare i rispettivi regolamenti locali di igiene e sanità ed i regolamenti del servizio veterinario, anche ai fini del coordinamento degli stessi con il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 49
Norma finanziaria
La spesa di cui al precedente articolo 39 fa carico al Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno ed è imputata, per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti, al capitolo che nei bilanci regionali di detti esercizi corrisponderà al capitolo 51700 "Spese correnti per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1982.
Il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo 40 è assicurato dalla Regione Emilia-Romagna con onere a carico del capitolo che, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario nel quale si concretizzerà l'uscita, corrisponderà al capitolo 51715 "Fondo di riserva dell'articolo 51-4 comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno per interventi previsti (c.n.i.)" del bilancio dell'esercizio finanziario 1982.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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