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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 27
Competenze del Sindaco
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 36, sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:
a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
c) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
d) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;
e) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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