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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19

Art. 32

(modificato comma 2 da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Approvvigionamento dei farmaci
Allo scopo di razionalizzare e qualificare l'uso del farmaco, il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi.
Sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla Giunta regionale anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di gestione provvede a adottare un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico-chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi.
Tale elenco viene adottato dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale su proposta di una Commisione tecnica locale, formata da sanitari operanti all'interno degli ospedali, presidi e servizi stessi, nominata dal Comitato di gestione e coordinata da un farmacista o da un farmacologo dell'Unità Sanitaria Locale.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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