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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 14
Attività nell'interesse dei privati
L'onere delle prestazioni medico-legali e veterinarie, ivi compresi accertamenti, indagini e analisi di qualsiasi tipo, effettuate dai servizi e presidi dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi della normativa vigente e non finanziate con la quota del Fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari che vengono deliberati dal Consiglio regionale, sentiti, per quanto di competenza, gli ordini professionali interessati.
Fino all'adozione dei tariffari di cui al precedente comma, si osservano quelli vigenti.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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