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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 15
Attività di disinfezione, disinfestazione e zooprofilassi
Le Unità Sanitarie Locali possono assicurare anche congiuntamente le seguenti attività:
- le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- l'esercizio di impianti e attrezzature per la raccolta e la distruzione di spoglie di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;
- l'esercizio di impianti per la bonifica ed il risanamento di rifiuti alimentari destinati alla nutrizione degli animali;
- l'esercizio di impianti per la cattura, custodia, osservazione di cani vaganti e randagi e per l'abbattimento eutanasico dei cani e gatti nei casi previsti dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno.
Con le modalità di cui al precedente comma possono essere svolte attività integrative per la profilassi della echinococcosi-idatidosi e delle altre zoonosi, delle malattie esotiche e delle altre malattie infettive e diffusive.
Nulla è innovato per quanto concerne le competenze dei Comuni e le attività da essi svolte direttamente o tramite aziende municipalizzate in materia di disinfezione e disinfestazione.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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