Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 18
Informazione sull'attività di vigilanza
In applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i Comuni pubblicano un rapporto semestrale degli interventi di vigilanza effettuati dai servizi delle Unità Sanitarie Locali di cui alla presente legge ed una statistica dei controlli di laboratorio, disaggregata per settori di attività e per singoli prodotti, con l'indicazione dei parametri rilevanti e della distribuzione della loro variabilità, delle denunce e dei provvedimenti amministrativi adottati.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Espandi Indice