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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 22

(aggiunto punto 10) da art. 1 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Funzioni in materia veterinaria svolte dalla Unità Sanitaria Locale, tramite il servizio veterinario
Le funzioni in materia veterinaria svolte dal competente Servizio veterinario, comprendono in particolare:
1) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali, in conformità alla normativa statale, comunitaria e regionale, ivi comprese la sorveglianza epidemiologica, la statistica e l'elaborazione tecnico-finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti;
2) la vigilanza sui piani di profilassi e di controllo delle malattie degli animali, gestiti da enti pubblici o da associazioni private;
3) la vigilanza igienico-sanitaria sugli allevamenti e sui concentramenti di animali, sulla riproduzione animale, ivi compresa l'attività degli operatori laici addetti alla fecondazione artificiale, e sugli ambulatori per animali;
4) la vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sull'impiego dei farmaci in campo veterinario;
5) la vigilanza sugli animali domestici, selvatici e sinantropi, nonché sugli animali da esperimento;
6) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;
7) la vigilanza, il controllo, l'ispezione sugli animali e sugli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana di competenza del servizio veterinario, nonché sui relativi impianti di macellazione, trasformazione, deposito, trasporto e distribuzione;
8) la vigilanza sulle sardigne e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali e dei sottoprodotti della macellazione, nonché sulla raccolta e conservazione di organi e ghiandole per uso opoterapico;
9) la vigilanza, l'ispezione e il controllo sull'importazione ed esportazione degli animali, degli alimenti di origine animale, dei prodotti derivati, dei sottoprodotti della macellazione ed avanzi animali, secondo le disposizioni nazionali e internazionali vigenti. Sito esterno
10) le funzioni indicate nell'art. 7, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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