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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 46
Trasferimento delle funzioni e dei beni dei servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 trasferisce ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di attribuzione alle Unità Sanitarie Locali - determinandone la decorrenza - le funzioni e i beni già in dotazione ai Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali.
Dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni subentrano in tutti i rapporti inerenti ai beni trasferiti.
La consistenza degli arredi, delle attrezzature e delle macchine sarà fatta constatare con appositi verbali.
Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici trasferiti sono consegnati dalla Regione alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.
La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie competenze.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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