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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 19

(già sostituita lett. h) comma 1 da art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33, poi sostituita con lett. h), h bis) e h ter) da art. 41 L.R. 25 novembre 2002 n. 31, infine abrogata lett. h bis) comma 1 da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica svolte dall'Unità Sanitaria Locale, tramite il Servizio di igiene pubblica
Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, comprendono in particolare:
a) la vigilanza igienica dell'ambiente e il controllo degli inquinamenti; l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento ambientale in rapporto alle loro conseguenze attuali o potenziali sulla salute della popolazione;
b) la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili, degli alimenti e bevande, esclusi gli alimenti di origine animale di competenza del servizio veterinario, nonché la consulenza dietetica per le mense collettive;
c) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, salvi gli interventi nei riguardi della popolazione e delle comunità infantili effettuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva e dell'assistenza alla famiglia;
d) la vigilanza igienica sui complessi ricettivi di carattere alberghiero, turistico-sociale, educativo, assistenziale, ricreativo, sportivo;
e) la vigilanza igienica ed il controllo sugli scarichi, di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in atmosfera, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne marine, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, nel suolo e nel sottosuolo;
f) la vigilanza e il controllo sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti civili e produttivi;
g) la vigilanza igienica sulle operazioni di disinfezione e disinfestazione eseguite dai Comuni, dalle Aziende municipalizzate e da altri enti pubblici o privati;
h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonché, in via transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere è richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta giorni. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci giorni successivi, una conferenza di servizi;
h bis) abrogata.
h ter) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato;
i) l'educazione sanitaria per quanto di competenza, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori locali di rischio per la salute;
l) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali o artificiali;
m) la raccolta delle informazioni correnti nelle materie di competenza e l'attuazione di indagini epidemiologiche anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio, in collaborazione con il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
n) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, non attribuiti espressamente ad altri servizi;
o) le funzioni indicate all'articolo 7, lettere a), c), d), e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
p) la tutela sanitaria delle attività sportive;
q) le funzioni di igiene e polizia mortuaria.
Salvo quanto assegnato ad altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale, il Servizio di igiene pubblica provvede a tutte le attività tecniche attinenti alle funzioni di cui al precedente comma, alla loro programmazione, coordinamento e organizzazione e alle connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Il Servizio di igiene pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, propone al Sindaco e al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale i provvedimenti di loro competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Lo stesso Servizio, per i controlli strumentali e analitici, ivi compresi quelli di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modifiche, si avvale del presidio multizonale di prevenzione ovvero del laboratorio di igiene ambientale dell'Unità Sanitaria Locale ove questo sia previsto dal Piano Sanitario Regionale venga riconosciuto idoneo a tutti gli effetti con provvedimento della Regione.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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