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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 20

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI A FAVORE DEI COMPONENTI DI ORGANI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 13 maggio 1982

Art. 1
Ai presidenti, ai vice-presidenti delle Aziende regionali e degli Enti dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con legge regionale, ai componenti degli organi di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle aziende e degli enti suddetti spettano le indennità ed i compensi in base alle disposizioni della presente legge.

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