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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 20

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI A FAVORE DEI COMPONENTI DI ORGANI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 13 maggio 1982

Art. 4
Agli amministratori di cui all'art. 1 spetta, quale indennità di missione, unicamente quando essi per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti debbano recarsi in sede diversa da quella in cui l'Azienda o l'Ente ha sede, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 2, o al compenso di cui all'art. 3, il rimborso integrale delle spese di trasporto e una indennità giornaliera di trasferta determinata con la deliberazione di cui all'art. 2, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, in quanto applicabili.

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