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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 20

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI A FAVORE DEI COMPONENTI DI ORGANI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 13 maggio 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai presidenti, ai vice-presidenti delle Aziende regionali e degli Enti dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con legge regionale, ai componenti degli organi di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle aziende e degli enti suddetti spettano le indennità ed i compensi in base alle disposizioni della presente legge.
Art. 2
L'indennità di funzione dei presidenti e vicepresidenti delle Aziende e degli Enti di cui all'art. 1, nonché dei presidenti e componenti dei collegi dei revisori di tali Aziende ed Enti, è determinata dal Consiglio regionale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) è dovuta soltanto l'indennità di funzione. La determinazione della stessa deve ispirarsi a un criterio di contenimento della spesa pubblica;
b) l'indennità di funzione dev'essere stabilita in misura differenziata fra le diverse aziende ed i diversi enti in relazione alla loro importanza e ai compiti spettanti per legge o per statuto. In particolare:
- l'indennità di funzione è stabilita nella misura seguente: una prima parte rapportata in percentuale, comunque inferiore, all'indennità di carica dei Consiglieri regionali; una seconda parte, dovuta a titolo di rimborso spese forfettizzato, rapportata alla distanza chilometrica tra la residenza degli amministratori di cui al presente articolo rispetto alla sede dell'azienda o dell'ente;
- l'indennità di funzione dei vice-presidenti deve essere differenziata in relazione alla circostanza che essi siano muniti di delega permanente alla trattazione di specifici affari, ovvero che ad essi competa esclusivamente di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
L'indennità di funzione è corrisposta in ragione di dodici mensilità all'anno.
Agli amministratori di cui al presente articolo, salvo quanto disposto all'art. 4, non spetta alcuna altra indennità per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte, nonché per la partecipazione ai lavori di altri organismi, collegi e comitati.
Art. 3
Agli altri componenti degli organi di amministrazione delle Aziende ed Enti di cui all'art. 1 spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato nella deliberazione prevista al 1 comma dell'art. 2, tenuto conto della distanza chilometrica della residenza rispetto alla sede dell'azienda o dell'ente.
Detto gettone spetta anche nei casi di partecipazione, in rappresentanza dell'ente, ai lavori di organismi, collegi e comitati ove tale partecipazione sia espressamente prevista da disposizioni di legge e dagli statuti, nonché da provvedimenti amministrativi a carattere generale.
Il gettone è comunque corrisposto una sola volta al giorno, qualunque sia il numero delle sedute tenute nel corso della stessa giornata.
Art. 4
Agli amministratori di cui all'art. 1 spetta, quale indennità di missione, unicamente quando essi per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti debbano recarsi in sede diversa da quella in cui l'Azienda o l'Ente ha sede, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 2, o al compenso di cui all'art. 3, il rimborso integrale delle spese di trasporto e una indennità giornaliera di trasferta determinata con la deliberazione di cui all'art. 2, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, in quanto applicabili.
Art. 5
Sono abrogate le disposizioni delle leggi istitutive delle Aziende e degli Enti, incompatibili con la presente legge.
Art. 6
Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai bilanci dei rispettivi Enti ed Aziende.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna 10 maggio 1982

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