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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 22

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 29 DICEMBRE 1980, CONCERNENTI L'ADEGUAMENTO DELLA TASSA REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO ALLA TASSA ERARIALE

(Legge di pura modifica. Vedi nota all'art. 1 della L.R. 23 agosto 1979 n. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 18 maggio 1982

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il sottonumero 1) e la nota del numero d' ordine 18 del titolo II "Tutela dell'ambiente, caccia e pesca" della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, sono così
sostituiti:
1) Abilitazione all'esercizio venatorio
Tassa di rilascio Tassa annuale
a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco L.26.000 L.26.000
b) con fucile a due colpi L.37.000 L.37.000
c) con fucile a più colpi L.47.000 L.47.000
- DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno - art. 1, lettera o)
- DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno - art. 99
- Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno
Nota:
Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno decorrente dalla data di rilascio o di rinnovo dell' abilitazione all'esercizio venatorio e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
La misura della tassa sia per il rilascio sia per il rinnovo si intende automaticamente modificata con il variare della tassa di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d' armi per uso di caccia.
La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, 2 comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La tassa di concessione regionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura stabilita dallo stesso articolo all'atto del rilascio del tesserino regionale annuale per l'esercizio venatorio nella stagione 1982-'83.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 maggio 1982

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