LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 23
SOSTITUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 44 " NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 18 maggio 1982
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, è così integralmente sostituito:
Oltre i promotori possono essere soci i Comuni e le Province della regione, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le imprese pubbliche, le imprese e le società a prevalente partecipazione pubblica, i loro consorzi, le società e gli istituti finanziari e di credito di interesse e di diritto pubblico, purchè svolgano attività nel territorio della regione, gli istituti di credito e le società finanziarie di diritto privato che hanno sede nel territorio della regione, le banche private e gli istituti di credito che hanno sede altrove, purchè effettuino il servizio di tesoreria per conto della Regione Emilia - Romagna; infine, e per quanto consentito dai rispettivi statuti, le associazioni dell'industria, commercio, artigianato e cooperazione o le società operative e i consorzi promossi o costituiti dalle stesse.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 maggio 1982