LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 24
INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 18 maggio 1982
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le indennità ed i rimborsi di spese ai componenti della Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.
Qualora il Presidente sia persona estranea all'amministrazione regionale, allo stesso viene attribuito un compenso pari al 50 per cento dell'indennità di cui all' art. 1, secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 3, ed è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.
Art. 2
Ai componenti della Consulta, ad eccezione del Presidente limitatamente al compenso di cui all'articolo 1, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e sue eventuali modificazioni.
Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro della Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati all'VIII livello retributivo che si recano in Stati esteri.
Lo stesso rimborso compete ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Commissione consiliare competente ed alla Giunta regionale il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 3
Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con lo stanziamento del cap. 50020 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni" del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e con i corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei successivi esercizi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 maggio 1982