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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1982, n. 25

PROGRAMMA DI STUDI E RICERCHE SUL TERRORISMO E LA VIOLENZA POLITICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 27 maggio 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle finalità statutarie di promozione del rinnovamento e dello sviluppo democratico della società e dello Stato, perseguendo le finalità politiche e sociali indicate dalla Carta costituzionale per la difesa ed il rafforzamento delle libere istituzioni della Repubblica, promuove un programma di studi e ricerche sulle radici e le caratteristiche del fenomeno terroristico e della violenza politica.
Art. 2
Per l'attuazione di detto programma, il Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, stipulerà apposita convenzione con l'Istituto di studi e ricerche "Carlo Cattaneo" di Bologna.
Tale convenzione regolamenterà inoltre l'eventuale concorso di altre Regioni nonché di Province e Comuni, particolarmente colpiti dal terrorismo.
Art. 3
Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione stanzia L.200.000.000 per l'esercizio 1982, su un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce 1ª dell'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio, presentato al Consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 maggio 1982

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