Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 10
Attuazione dell'art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno - Indennità compensativa
L'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 8, è così sostituito:
" E' istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 1975.
L'indennità di cui al comma precedente viene erogata alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno e dall'art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno.
Sito esterno Sito esternoL'importo dell'indennità compensativa viene concesso fino alla misura massima di 97 ECU per ettaro di superficie foraggera coltivata o per UBA in allevamento alle aziende zootecniche con ampiezza dai 3 ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata per l'alimentazione del bestiame dell'azienda durante l'anno, ricadenti per la maggior parte nella fascia altitudinale superiore ai 600 m. slm.
Sito esterno Sito esternoPer le aziende comprese nella medesima classe di superficie, situate sotto i 600 metri di altitudine, l'importo massimo dell'indennità compensativa è ridotta a 65 ECU per ettaro di superficie foraggera o per UBA.
Per produzioni diverse da quelle foraggere, nelle zone montane, l'indennità compensativa fino alla misura massima unica di 48 ECU per ettaro potrà essere commisurata alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedenti le 50 are per azienda.
Per le aziende con ampiezza superiore ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata, le misure massime dell'indennità compensativa per ettaro sopra indicate sono ridotte, oltre i 10 ettari di foraggere, rispettivamente a 81 ECU per ettaro per le aziende con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore ai 600 metri slm e a 48 ECU per ettaro per quelle con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore.
Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall' art. 6, comma 3 , della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno non si applicano nelle zone ricadenti nei territori definiti dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 75/ 268/ CEE Il settimo comma dello stesso articolo è soppresso.
L'importo totale dell'indennità concessa non può essere inferiore a 16 ECU.
Il Consiglio regionale, con propria deliberazione determina l'importo dell'indennità in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esternoe legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno e successive modificazioni nonchè le zone da considerare prioritarie nella concessione dell'indennità medesima. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno

Espandi Indice